Presidente: Dott.ssa Maria Scordo
Copyright ©2015 IMeP. Tutti i diritti riservati.
IMeP
Istituto Mediterraneo di Psicologia
powered by mbdesign
in pdf
STATUTO
“ISTITUTO MEDITERRANEO DI PSICOLOGIA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
ART. 1 - È costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata “ISTITUTO MEDITERRANEO DI PSICOLOGIA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – in sigla I.Me.P.”.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e comunitario.
Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.
La cooperativa sarà iscritta a cura dell’Organo Amministrativo nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 del Codice Civile.
ART. 2 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2090 e potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 3 - La Società Cooperativa Sociale si propone lo scopo di operare nel campo della promozione sociale e più precisamente negli ambiti della formazione, specialistica e professionale, dello studio, della ricerca, della progettazione, nella gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi, nelle attività di orientamento scolastico e lavorativo nonché nel sostegno all’impresa ed ai lavoratori.
In particolare si propone di:
1) svolgere attività di promozione del benessere individuale, familiare e della comunità sia attraverso azioni di informazione e di educazione, dedicando particolare attenzione alla normativa inerente le tematiche trattate ed in continua evoluzione, sia attraverso l’organizzazione di Corsi di Formazione sia tramite ogni altra iniziativa che possa risultare utile ed opportuno al perseguimento degli scopi sociali;
2) favorire il principio costituzionale di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale e culturale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, con iniziative finalizzate alla partecipazione civica e professionale delle donne, degli immigrati, dei giovani e degli adulti a rischio di emarginazione promuovendo interventi nel campo delle politiche per le pari opportunità e dell’interculturalità;
3) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, ricerche, studi, convegni, seminari meeting ed ogni altra iniziativa utile alla crescita morale, culturale, civile, etico-ambientale, ambientale e territoriale, del benessere personale e organizzativo del singolo individuo, dei gruppi e della collettività;
4) attivare corsi di formazione professionale per conto proprio e/o di altri Enti Internazionali, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali;
5) attivare scuole di specializzazione, corsi di alta formazione, master idoneamente riconosciuti dal MIUR, da Università Statali o Private riconosciute dal MIUR o da altri Enti di pari dignità;
6) favorire iniziative di formazione per gli studenti delle scuole, di ogni ordine e grado, situate nel territorio della Regione Calabria e/o in altre regioni del territorio nazionale;
7) attivare corsi di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado nonché per insegnanti di sostegno e per assistenti educativi;
8) organizzare corsi O.S.S. e O.S.A. idoneamente riconosciuti, secondo quanto stabilito dalle normative di riferimento;
9) acquisire le Autorizzazioni necessarie per divenire Ente promotore di Corsi di Formazione in generale per figure professionali in ambito sociopsicopedagogico e sanitario ed in particolare : a) il Counselor; b) il Mediatore, nelle diverse forme consentite dalla legge (giuridica, civile, tributaria e familiare);
10) essere Ente di formazione per le attività di “tirocinio obbligatorio” inerenti a specifici corsi di Laurea Universitari ed a Scuole di Specializzazione e/o altri Enti;
11) organizzare e gestire per conto proprio e/o in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative con finalità :
a) socioeducative; b) di aggiornamento culturale e di apprendimento continuo; c) di orientamento scolastico e professionale; d) di attività ludico-ricreative e turistiche; e) di supporto dei servizi socioassistenziali nei settori giuridico, economico, informatico e delle nuove tecnologie;
12) promuovere attività e servizi nel campo socio-sanitario a favore di singoli, famiglie e gruppi, per conto proprio e/o in collaborazione con Enti Pubblici o Privati o con Associazioni No Profit;
13) collaborare con Enti e/o Istituzioni per la realizzazione di centri d’aggregazione sociale, centri di riabilitazione socio/sanitaria, laboratori protetti, strutture residenziali e\o semiresidenziali a favore :
a) di minori cittadini italiani e di famiglie immigrate a rischio di emarginazione sociale e/o provenienti dal circuito penale; b) di minori stranieri non accompagnati; c) di immigrati; d) di anziani; e) di disabili psichici e fisici, f) di persone affette da patologie psichiatriche; g) di vittime di violenza o del racket o di discriminazione sociale quale bullismo, omofobia e/o transfobia;
14) svolgere indagini di mercato ed intervenire con azioni di orientamento professionale e con interventi di formazione mirati per promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, sancito dall’art. 4 della Costituzione, realizzando attività e servizi tesi a prevenire la disoccupazione ed ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro;
15) organizzare e gestire corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale a favore dei lavoratori autonomi e dipendenti nonché per tutti coloro che siano alla ricerca di primo impiego o che l'abbiano perso, sia per iniziativa dell'I.Me.P. motu proprio che per soddisfare esigenze formative particolari e/o rientranti nelle finalità delle leggi regionali e/o nazionali;
16) progettare ed attuare percorsi integrati nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per l’assolvimento anche dell’obbligo formativo, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche e con altri Soggetti Interessati ed Abilitati inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n°139/07, offrire servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;
17) attivare iniziative, in ambito sociale e\o sanitario, tese a:
a) superare il digital divide; b) potenziare i servizi territoriali; c) svolgere corsi d’aggiornamento per gli operatori dei servizi pubblici e privati; d) attivare occasioni formative per imprese e cooperative; e) creare figure professionali necessarie per lo sviluppo del settore;
18) svolgere attività informative e di ricerca in ambito giuridico, sociale, sanitario e psicologico finalizzato ai vari settori di attività attivando ed utilizzando ogni mezzo di comunicazione, stampa ed editoria;
19) curare la pubblicazione di una propria rivista scientifica dotata di impact factor online e/o edita a stampa;
20) stipulare accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione e la gestione di progetti socialmente utili.
21) acquisire il titolo di Provider per l’attivazione di corsi ECM e/o in alternativa stipulare convenzioni con enti già autorizzati Provider per favorirne la realizzazione;
22) attivare l'iter per il raggiungimento della qualificazione AICA necessaria all’acquisizione del titolo di Test Center abilitato al rilascio di qualsiasi tipologia di Certificazione AICA, sia all'interno che all'esterno della famiglia ECDL;
23) operare come struttura di formazione ICT, accedendo al programma condiviso CISCO Networking Academy e divenendo Local Academy;
24) ottenere la Certificazione AATC (Adobe Authorized Training Center);
25) acquisire il titolo di Organismo accreditato per la certificazione di sistemi di gestione, di prodotti e del personale;
26) acquisire il titolo di Ente di Formazione accreditato in materia di salute e sicurezza D. Lgls. 81/2008;
27) svolgere attività di tutoraggio mirata : a) alla preparazione per il superamento di selezioni per l’ingresso a facoltà universitarie; b) per sostenere esami universitari; c) esami di stato per iscrizioni ad albi professionali; d) attività di preparazione per l’ottenimento di patenti;
28) organizzare e gestire centri, con o senza accreditamento al S.S.N., per lo svolgimento di attività cliniche, ambulatoriali, di consulenza nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi socio/sanitari;
29) allestire uno Spazio Neutro a supporto delle azioni legali intraprese dagli operatori del Ministero della Giustizia a favore dei figli minori di età coinvolti in situazioni di genitorialità conflittuale;
30) promuovere opportune iniziative in modo autonomo o in partnerariato con altri e/o istituzioni universitarie preesistenti, per l’istituzione in Reggio Calabria di un’Università degli Studi autorizzata dal MIUR o, in alternativa, uno o più Corsi di Laurea anch’essi ovviamente riconosciuti;
31) avviare opportune iniziative a favore dei Soci tramite la stipula di convenzioni con Esercizi Commerciali, Studi Professionali, Istituti Bancari e Assicurativi, Impianti Sportivi e qualsiasi altro Ente.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché gestire stage, seminari, corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori di qualsiasi settore previsto nelle voci precedenti.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo. Per completare e favorire l’attuazione dell’oggetto sociale, la Cooperativa potrà pianificare e gestire progetti europei e corsi di formazione professionale autonoma e/o in convenzione con gli Organismi pubblici preposti, al fine di migliorare le competenze professionali dei soci e non e dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle attività di cui sopra.
La Società Cooperativa sociale intende perseguire gli scopi anzidetti di propria iniziativa o anche a richiesta di Enti pubblici o privati, di associazioni, amministrazioni locali o nazionali.
La Società Cooperativa, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative o complementari alla propria e può consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.
La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi indicati è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a con-sorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su de¬libera dell'organo amministrativo.
Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.
La Società intende far partecipare i Soci ai benefici della mutualità e della Cooperazione; essa, richiamandosi al principio della Cooperazione e nel rispetto delle persone valorizzate in quanto tali, cercherà di impostare tra i lavoratori, dei rapporti economici e sociali fondati su un piano di vera uguaglianza a parità di bisogni.
Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta dalla legislazione vigente.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’art. 6 della L. 3 aprile 2001, n.142.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545 septies.
ART. 4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza finalità speculative, si propone di compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e creditizie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti; richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà inoltre:
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.
TITOLO III
SOCI
ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesi¬mo anno di età che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
I Soci sono quelli risultanti dall’Atto Costitutivo; con il consenso del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi nuovi Soci.
Possono essere Soci:
a) le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I Soci Volontari sono iscritti in un’apposita sezione del Libro Soci. Ai Soci Volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei Soci;
b) le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesi¬mo anno di età e che intendono prestare attività di lavoro remunerato;
c) persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2528 CC, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funziona¬mento della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi Soci Cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa;
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragion del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della Cooperativa;
3) le azioni o la quota che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i Soci Ordinari.
Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai Soci Speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.
Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri Soci.
Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
I Soci Speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’art. 2545 bis del CC.
I Soci Speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale.
I Soci Speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di amministrazione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale.
Il tal caso il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Ordinario all’interessato secondo le modalità previste dal presente statuto.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio Speciale.
La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.
ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
c) il numero delle quote del valore di Euro 25,00 (venticinque) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui com¬plessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del CC;
d) versamento del sovrapprezzo;
e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmen¬te adottate dagli Organi Sociali.
Le persone giuridiche dovranno specificare:
a) Denominazione e sede legale;
b) Copia di Atto Costitutivo e dello Statuto;
c) Estratto della delibera dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione;
d) L’indicazione della quota che si obbliga di sottoscrivere;
e) L’impegno di non associarsi ad altri organismi che perseguono scopi similari o identici: a tale divieto si potrà derogare, con autorizzazione motivata dal Consiglio d’Amministrazione;
f) L’esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della Cooperativa;
g) La comunicazione inerente la nomina della persona fisica delegata a rappresentare l’ente giuridico in seno agli organi societari.
L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'i¬nesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La deli¬bera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.
La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
In caso di reiezione della domanda di ammissione, l’Organo Amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.
ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscri¬vere le quote di cui al prece¬dente articolo 6.
Di conseguenza sono obbligati:
a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.
ART. 8 - È fatto divieto ai soci di esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa È fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a so¬cietà, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.
È altresì vietato al Socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.
TITOLO IV
RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE
ART. 9 - La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o sciogli¬mento della persona giuridica socia.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dall’Assemblea dei Soci, essere escluso il Socio:
a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.
La mozione di esclusione di un Socio può essere discussa in assemblea tanto in prima che in seconda convocazione esclusivamente quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza assoluta dei Soci. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al Tribunale; questo può sospendere l’esecuzione della deliberazione. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del Socio Lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro;
Per i Soci Lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, e dimissioni.
ART. 10 - I Soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.
Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.
Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.
Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I rapporti mutualistici del Socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell’esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell’esercizio successivo in caso contrario.
ART. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei Soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pen¬sione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a parte¬cipare ai lavori dell'impresa sociale.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i Soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezio¬nale prosecuzione del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al Socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al Socio e dall'anno-tazione nel libro dei Soci.
ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del Socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto so¬ciale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto¬scritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'Organo Amministrativo;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del CC.
L'esclusione del Socio determina automaticamente la cessazione della prestazio¬ne di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al Socio, dall'annotazione nel libro dei Soci.
In caso di opposizione l’annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l’esaurimento del procedimento di opposizione.
ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta o mediante Pec.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.
ART. 14 - I Soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di Socio ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle let-tere d) ed e) dellArt. 22 del presente Statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, di¬venta operativo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.
In ogni caso l’Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.
ART. 15 - In caso di morte del Socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effetti¬vamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
Gli eredi del Socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al Socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'Organo Amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.
ART. 16 - I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno richie¬dere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati ri¬spettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.
Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liqui¬dazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.
Entro un anno dalla cessazione il Socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.
TITOLO V
TRATTAMENTO DEI SOCI
ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i Soci il principio della parità di trattamento.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei Soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.
Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'Organo Amministrativo è approva¬to dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze di legge.
ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospen¬sione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupa¬zionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo dell’organico della Cooperativa.
Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il Socio assente dal la¬voro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter¬minato.
Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il Socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi Soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi Soci Lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.
Il tutto deve avvenire nei limiti consentiti dallo Statuto dei Lavoratori.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 19 - Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque).
Nessun Socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabi¬liti dalla legge;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei Soci Coope¬ratori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda¬le e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in pre¬visione di oneri futuri, o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del rag¬giungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguen-temente i Soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.
Le riserve non possono mai essere ripartite tra i Soci.
ART. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamen¬te:
a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in quattro ra¬te mensili.
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di cre¬diti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.
ART. 21 - Le quote detenute dai Soci non possono essere sottopo¬ste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 2530 del CC e con le modalità previste nel medesimo articolo.
In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri Soci hanno diritto di prelazione nell'ac¬quisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condi¬zioni:
Il Socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec a tutti gli altri Soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.
Ognuno degli altri Soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazio¬ne, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec al Socio alienante la propria volontà in tal senso.
Durante la pendenza del termine l'offerta del Socio alienante è irrevocabile.
Qualora il corrispettivo richiesto dal Socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i Soci che hanno esercitato la pre¬lazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Tribunale Ordinario.
Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno eserci¬tato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.
ART. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio so¬ciale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno es¬sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i Soci sotto qual¬siasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la Cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coope-rativo, riconosciuta ai sensi dell'arti¬colo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sa¬rà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In di¬fetto di adesione tale ver¬sa¬mento andrà ef¬fet¬tua¬to al Mi¬ni¬ste¬ro del La¬voro (ap¬po¬sito ca¬pitolo del bilancio statale);
c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
d) all'erogazione di un dividendo ai Soci Cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap¬prova il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai Soci Cooperatori, sarà del due percento più elevato di quello erogato ai Soci in base alle quote da questi ultimi detenute;
e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indi¬ce nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calco¬lato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del CC;
f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei Soci Lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (ap¬provazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società Cooperative di produ¬zione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di Cooperative per appalti di lavori pubblici);
g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o al¬l'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri¬strutturazione o per il potenziamento aziendale.
L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.
Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperativa potrà attribuire ai Soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai Soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai Soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i Soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:
1) di distribuirli in denaro o in natura;
2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.
TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ART. 23 - Sono organi della società:
a) l'assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'as¬semblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento e tramite Pec nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopraddetti, anche con altri mezzi (telefax, Pec) In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente co¬stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l’Organo Amministrativo e tutti i sindaci effettivi.
L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sta¬bilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
ART. 25 - Tutti i Soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche della società tranne quanto detto per i Soci speciali. Tutti i Soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia il libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'Organo Amministrativo;
4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall’Organo Amministrativo.
6) delibera circa l’obbligo in capo a tutti i soci di conferire e contribuire con eventuali finanziamenti e/o prestiti in favore della cooperativa, che si dovessero rendere necessari ed indispensabili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per spe¬ciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.
L'Assemblea si riuni¬sce inoltre quante volte l’Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richie¬sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.
In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipa¬to della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall’Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.
ART. 26 - L' assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai Soci e delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, tranne che per le modifiche dell' atto costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei Soci della società aventi diritto al voto.
ART. 27 - Per le votazioni di pertinenza dell'assemblea sociale si procederà con scrutinio palese, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali in generale e del cda in particolare, che saranno svolte a scrutinio segreto.
ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio, non Amministratore né sinda¬co, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Socio Delegato non può rappre¬sentare più di cinque Soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti so¬ciali.
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del CC.
Ai Soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di tre voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.
Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del CC integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.
ART. 29 - L'assemblea, è presieduta da un Socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.
Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
ORGANO AMMINISTRATIVO
ART. 30 – Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal assemblea, comunque in numero non inferiore a tre. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati am-ministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sem¬pre rieleggibili.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuati¬vo, in favore della società.
Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri sono eletti direttamente dall’Assemblea Sociale. Il Consiglio può delegare, determinan¬dole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, op¬pure ad un Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, non¬ché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo E-Mail, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adu¬nanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione È investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acqui¬stare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com¬preso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'aper¬tura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti;
f) stabilire la fattibilità e l'attuabilità dei progetti e attività varie professionali presentati dai soci, anche in collaborazione con soggetti esterni; stabilire la fattibilità e l'attuabilità di progetti e attività presentati a enti pubblici e privati;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retri¬buzione;
i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
l) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta ecce¬zione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
n) deliberare l'istituzione di sezioni di attività così come previsto dall’art. 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-nologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nÈ di succursale.
In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.
ART. 31 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, paga¬menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.
Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei Soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i Soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Pre¬sidente.
IL COLLEGIO SINDACALE
ART. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibere¬ranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dal¬l'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sin-daci sup¬plenti. Il Pre¬si¬dente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispet¬tando il dettato legislativo.
I Sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
ART. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osser¬vanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della conta¬bilità e la corri-spondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre fun¬zioni attribuite¬gli dalla legge.
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
In sede di assemblea ordinaria di bilancio l’Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento de¬gli scopi statutari e mutualistici.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.
ART. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai Soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo¬perazione che ove la Cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assi¬stenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione ta¬le versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).
TITOLO IX
CONTROVERSIE
ART. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i Soci o tra i Soci e la società, l’Organo Amministrativo e l’organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo della detta proceduta la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
Il Collegio è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita nell’ ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.
TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’Organo Amministrativo potrà elabora¬re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in as¬semblea.
ART. 38 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2519 del CC.
In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del CC.
La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall’assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
ART. 39 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C., della Legge n. 381/91 e delle leggi speciali sulla Cooperazione.